Una recente modifica al Codice del Consumo introduce per i negozi online l’obbligo di una funzione digitale dedicata al recesso. Vediamo cosa prevede, chi riguarda e come prepararsi.
Chi gestisce un e-commerce sa che il diritto di recesso del consumatore è uno dei pilastri della vendita a distanza: quattordici giorni per ripensarci, senza dover fornire alcuna motivazione. Fino a oggi, il venditore poteva scegliere come gestirlo: un indirizzo e-mail, un modulo da scaricare, eventualmente un form online. Dal 2026 le cose cambiano: per i contratti conclusi tramite un’interfaccia online, il recesso dovrà poter essere esercitato anche attraverso una funzione digitale dedicata, immediata e tracciabile. È quello che, in modo efficace, è stato ribattezzato il “pulsante di recesso”.
La norma: da dove nasce l’obbligo
Il nuovo obbligo discende dalla Direttiva (UE) 2023/2673 del 22 novembre 2023, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026). Il decreto inserisce nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) un nuovo articolo 54-bis, rubricato “Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online”.
Un aspetto merita attenzione, ed è un punto su cui conviene la massima precisione. La direttiva europea nasce in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Tuttavia, nel recepirla, il legislatore italiano ha inserito nel Codice del Consumo disposizioni che, per come sono formulate, riguardano più in generale i contratti conclusi mediante un’interfaccia online. Diversi commentatori sottolineano dunque che l’impatto della riforma si estende, di fatto, al mondo dell’e-commerce in senso ampio. È un profilo interpretativo su cui è opportuno un confronto con un legale per valutare la propria specifica posizione.
Cosa cambia in concreto rispetto a oggi
La differenza rispetto al passato è sostanziale. L’articolo 54 del Codice del Consumo già consentiva al professionista di offrire al consumatore la facoltà di compilare un modulo elettronico sul sito. Si trattava, però, di una possibilità, non di un obbligo. Il nuovo articolo 54-bis introduce invece un dovere: mettere a disposizione una funzione di recesso strutturata, con caratteristiche precise definite dalla legge.
In sintesi, la funzione deve:
- Essere indicata con parole chiare e inequivocabili, come “recedere dal contratto qui” o formulazioni equivalenti.
- Essere disponibile in modo continuativo per tutto il periodo in cui il diritto di recesso può essere esercitato.
- Risultare ben visibile e facilmente accessibile sull’interfaccia online.
Una volta attivata, la funzione deve consentire al consumatore di trasmettere una dichiarazione di recesso contenente il proprio nome, gli estremi che identificano il contratto (per esempio numero d’ordine e prodotti) e il mezzo elettronico con cui desidera ricevere la conferma. Un secondo passaggio, la “funzione di conferma”, rende l’atto consapevole e definitivo.
L’avviso di ricevimento: l’obbligo che spesso si sottovaluta
C’è un adempimento che, nella pratica, richiede un intervento tecnico spesso trascurato. Dopo che il consumatore ha confermato il recesso, il professionista deve inviargli, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su un supporto durevole, ad esempio una e-mail. Questo avviso deve riportare il contenuto della dichiarazione e l’indicazione della data e dell’ora della trasmissione.
In altre parole, non basta raccogliere la richiesta: il sistema dell’e-commerce deve essere configurato per generare in automatico una conferma tracciabile e per conservarne prova. È un punto in cui il diritto incontra la tecnica, e in cui un coordinamento tra il legale e il team di sviluppo fa la differenza.
Da quando si applica
Il decreto è entrato formalmente in vigore il 23 gennaio 2026, ma le nuove regole sul recesso si applicano a partire dal 19 giugno 2026 e riguardano i contratti conclusi dopo tale data. Questo significa che gli operatori hanno una finestra di tempo definita per adeguare sia gli aspetti tecnici del proprio sito sia la documentazione contrattuale.
La checklist dell’adeguamento
Per arrivare preparati, le aree di intervento sono essenzialmente due: quella tecnica e quella documentale. In concreto:
- Implementare il pulsante di recesso (“recedere dal contratto qui”) sull’interfaccia, sempre visibile e accessibile durante il periodo di recesso.
- Predisporre la dichiarazione di recesso online con i campi richiesti dalla norma e la successiva funzione di conferma.
- Configurare l’invio automatico dell’avviso di ricevimento su supporto durevole, con contenuto, data e ora.
- Archiviare i log delle dichiarazioni ricevute, a fini probatori.
- Aggiornare le condizioni generali di vendita e le informative precontrattuali, indicando l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso (come ora richiede l’art. 49 del Codice del Consumo).
- Aggiornare il modulo tipo di recesso secondo le indicazioni normative.
Un esempio pratico: i prodotti cosmetici
Vale la pena ricordare che alcune categorie di prodotti restano soggette alle eccezioni al diritto di recesso previste dall’art. 59 del Codice del Consumo: è il caso, per esempio, dei beni sigillati che non possono essere restituiti per motivi igienici o di protezione della salute, una volta aperti dopo la consegna, come molti cosmetici e prodotti per la cura della persona. Attenzione, però: l’esistenza di queste eccezioni non esonera dall’obbligo di predisporre la funzione di recesso. Il sistema va comunque implementato, gestendo poi le eventuali eccezioni all’interno del flusso, informando il consumatore dei casi in cui il recesso non è applicabile.
Il contesto: un mercato ancora largamente impreparato
Questo nuovo obbligo arriva in un contesto in cui la conformità degli e-commerce italiani è già fragile. Attraverso il nostro Osservatorio sulla compliance digitale abbiamo analizzato oltre 10.000 negozi online italiani: la grande maggioranza non espone già oggi in modo completo gli obblighi informativi essenziali sul recesso. L’introduzione della funzione di recesso digitale rischia quindi di trovare molti operatori impreparati, e rappresenta al tempo stesso un’occasione per mettere ordine nella propria documentazione e nei propri processi.
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Come possiamo aiutarti
Lo Studio Legale Standards affianca gli operatori dell’e-commerce nell’adeguamento ai nuovi obblighi: dalla revisione delle condizioni generali di vendita e delle informative precontrattuali, alla predisposizione dei testi per la funzione di recesso, fino alle indicazioni operative da trasmettere al team di sviluppo per l’implementazione tecnica. Per una valutazione della tua piattaforma in vista del 19 giugno 2026, scrivici a info@standardslegal.it.
Il presente articolo ha finalità informative e divulgative e non costituisce parere legale sul caso concreto. Per una valutazione della specifica situazione si raccomanda di rivolgersi a un professionista.

