BASTA INSERIRE “FRANCO FABBRICA” NEI DOCUMENTI DI TRASPORTO PER AVERE IL BENEFICIO DELLA CLAUSOLA INCOTERM “EXWORKS”?

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COSA SONO GLI INCOTERMS

Le INCOTERMS sono clausole di grande importanza nelle operazioni di vendita trans-frontaliere, perché permettono di decidere chi tra Venditore e l’Acquirente sosterrà i costi per il trasporto e subirà gli eventuali danni per il deperimento della merce.

La scelta oculata delle clausole da inserire nei contratti di vendita o distribuzione internazionale permette di preventivare con maggior certezza i costi in cui l’impresa può incorrere all’avverarsi di un rischio di trasporto o di un rischio legale correlato alla sorte della merce.
Esistono termini di resa propri del trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF,) ed altri che possono essere utilizzati in riferimento a tutte le altre tipologie di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP).

Nella redazione del contratto internazionale, le parti devono aver cura di indicare il punto esatto per la consegna della merce.


Le clausole INCOTERMS sono state modificate dalla Camera di Commercio Internazionale nel 2020 e sono costituite da 11 termini di resa, suddivisi in 4 gruppi:

  1. E (EXW);
  2. F (FCA, FAS, FOB);
  3. C (CFR, CIF, CPT, CIP);
  4. D (DAP, DPU, DDP).

Più si sposta la contrattazione verso le ultime categorie (E o D), più aumenta il rischio e i costi a carico del venditore.

L’USO DELLA CLAUSOLA EXWORKS (FRANCO FABBRICA)


Essendo storicamente l’Italia un Paese di esportazione di grandi eccellenze, le impese Italiane hanno adottato nella loro contrattazione internazionale (spesso carente e formulata su modelli non taylor-made) quasi esclusivamente la clausola EXW (Ex-Works), comunemente nota come “Franco Fabbrica”.


Tale clausola prevede che il venditore non è tenuto a caricare o sdoganare la merce per l’esportazione e il compratore assume tutti i costi e i rischi della esportazione (dal suo punto di vista, della importazione).


L’uso non corretto della clausola ha portato comunque a delle storture che non ne hanno garantito l’applicazione effettiva nel momento in cui vi è stato davvero bisogno: al presentarsi cioè di una contestazione o di un problema di deperimento della merce o di maggiorazione dei costi per qualsiasi motivo occorsi.


Il problema si pone allorquando un venditore Italiano inserisca una clausola non ben redatta o non facente riferimento specifico agli INCOTERMS 2020, tale che il riferimento al generico “Franco Fabbrica” non venga giudicato effettivamente come pattuizione negoziata tra le Parti o accettata espressamente, ma più come una sorta di clausola di stile che pertanto non ha valore dinanzi ad un Giudice (nazionale o estero) e comporti quindi una applicazione da parte del giudice di una diversa disciplina, sulla base di una sua ricostruzione discrezionale dell’operazione commerciale.

L’USO CORRETTO DELLA CLASUOLA FRANCO FABBRICA: IL PROBLEMA DEL FORO COMPETENTE


Questo profilo è di grande importanza, per due motivi distinti. Il primo concerne la tecnica negoziale posta in essere: più il contratto appare negoziato su misura con clausole redatte per la specifica operazione, più la pattuizione INCOTERMS prende forma e dignità, rendendo difficile per un giudice (soprattutto estero) dichiarare inefficace la consegna senza costi per il venditore Italiano.
Questo problema è stato reso evidente da alcune decisioni dei Giudici nostrani, tra cui:
a) “non può assumere valore la dicitura Ex Works unilateralmente inserita nelle fatture della fornitrice italiana, non dimostrando un accordo contrattuale; né le indicazioni relative al luogo di presa in carico della merce contenute nei documenti di viaggio (CMR); viene per contro dato rilievo all’indicazione del luogo di consegna presso la società destinataria in Slovenia, contenuto nelle stesse CMR” (Corte di Cassazione, ordinanza 14.11.2014 n.24279);
b) “non dà rilievo alla pattuizione Ex Works, pur provata, affermando che debba comunque prevalere un criterio economico che porta inevitabilmente al luogo di destinazione finale” (Tribunale di Milano, sentenza 21.1.13 n.731).

Il secondo profilo concernente la corretta determinazione del luogo di consegna pattuito riguarda l’operatività concreta del Foro competente a dirimere le controversie sulla vendita e sul trasporto delle merci.


Nella sentenza “Electrosteel” della Corte di giustizia UE (causa C-87/10), la Corte rimetteva al giudice del rinvio la valutazione se la clausola «Resa: Franco […] sede» corrispondesse o meno all’Incoterm “Ex Works” o comunque ad una clausola o a un altro uso del commercio, idoneo a identificare con chiarezza il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.


Il Giudice Europeo aveva aperto una breccia nel forte dei contratti d’impresa affermando che pattuendo o anche solo apponendo sui propri documenti commerciali il termine di resa “Ex Works”, le imprese fornitrici di beni destinati ad acquirenti di altri Paesi europei avrebbero potuto legittimamente assicurarsi l’accesso ai Tribunali del proprio Paese in caso di dispute derivanti dal contratto di vendita, in primis per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento della merce fornita. Con ciò ovviando alla difficoltà di ottenere dall’acquirente l’accettazione scritta di una clausola contrattuale che prevedesse il foro competente esclusivo nel proprio Paese.

LA CLAUSOLA FRANCO FABBRICA E IL GIUDICE ITALIANO


Ciò è stato poi recepito dalla giurisprudenza Italiana in alcune pronunce di merito, tra cui: Tribunale di Piacenza, sentenza 14 maggio 2013, secondo cui “Non rileva il riferimento agli Incoterms inserito da una sola delle parti nella propria conferma d’ordine, poiché è necessario verificare la sussistenza di una inequivoca volontà di entrambe le parti anche in tema di individuazione della giurisdizione”.


Ne consegue che la vendita internazionale non può più essere gestita dall’impresa solo sotto il profilo commerciale, lasciando la forma del contratto a documenti di trasporto o accordi non correttamente redatti, ma necessita di un’opera di attenta redazione, anche al fine di rendere le vendite più certe sotto il profilo legale e permettere all’impresa di proseguire il proprio lavoro con la forza di un apparato contrattuale standard da replicare per ogni operazione, con le modifiche del caso.


Ciò si può conseguire con alcune tecniche redazionali che permettano un apprezzamento concreto della clausola Ex-Works (o di altre clausole del caso), che lo Studio pone in essere in diversi contratti di distribuzione, soprattutto in territori delicati quali l’Asia o il Sud America.

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