JOINT VENTURE CONTRATTUALE: QUANDO SCEGLIERE QUESTA FORMA?

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I DUE TIPI DI JOINT VENTURE

Ormai da anni gli operatori del mercato pongono in essere delle operazioni di unione di imprese che cercano di ottimizzare i costi e la finalità collaborativa (creazione di un prodotto, divisione dei costi per la produzione, partecipazione ad un progetto o una commessa commerciale complessa, ecc.), senza passare attraverso la classica costituzione di società. Ha preso così piede sempre più l’adozione di uno strumento di ingegneria corporate mutuato dall’ordinamento americano: la joint venture.


Al fine di comprendere la forma associativa più conforme alle esigenze delle imprese partecipanti, bisogna porre grande attenzione ai diritti partecipativi (di decisione, coordinamento, ecc.) ed economici (partecipazione agli utili, collaborazione nella gestione economica, divisione delle spese, ecc.) che le imprese vorranno suddividere tra loro, anche al fine di trarre dall’affare il maggior utile possibile e ridurre al minimo il rischio amministrativo e legale.

Esistono due tipi di joint ventures:
(i) le joint ventures contrattuali;
(ii) le joint ventures societarie.


Le prime (“uncorporated”) non danno luogo ad un centro di imputazione giuridica distinto da quello dei co-venturers (i partecipanti) che, pertanto, conservano una loro piena autonomia. Di contro, nelle joint ventures societarie (“corporated”), le imprese partecipanti procedono alla costituzione di un autonomo soggetto giuridico, tipicamente una società di capitali, alla quale è affidata la conduzione dell’operazione economica e viene imputata la responsabilità per l’attività posta in essere.

QUANDO SCEGLIERE LA JOINT VENTURE CONTRATTUALE

Si sconsiglia l’utilizzo di una Joint Venture societaria per non incorrere in costi di costituzione notarili e in costi relativi allo scioglimento e liquidazione – che seguono le regole delle società tradizionali, sono elevati e sottostanno a procedure lunghe, ma solo allorquando la “unione dele imprese” possa essere gestibile attraverso un accordo snello e maggiormente adattabile a operazioni a ridotto impatto partecipativo.


Le joint ventures contrattuali si distinguono da quelle societarie caratterizzandosi per una disciplina che può essere modellata direttamente nel contratto associativo, negoziabile congiuntamente e contenente le regole di partecipazione e di suddivisione di costi e ricavi.


In buona sostanza, nell’accordo di joint venture contrattuale, pur essendo presente un’esigenza di cooperazione, i partecipanti operano una netta distinzione delle rispettive competenze in relazione alla parte di attività o di opere da eseguire individualmente. Pertanto, ogni co-venturer assume singolarmente rischi ed utili connessi alla porzione di attività a lui assegnato ed opera secondo criteri di gestione autonomi e diversi rispetto a quelli degli altri membri della joint venture.

COME REDIGERE L’ACCORDO DI JOINT VENTURE CONTRATTUALE


È importante però modellare con attenzione il contratto di Joint Venture, che deve contenere:

  1. le finalità dell’accordo;
  2. la struttura e l’organizzazione interna;
  3. la costituzione di un fondo comune per le spese dell’associazione. Per esempio, se la finalità associativa è quella di svolgere un progetto a realizzazione e vendita di prodotto, il fondo si formerebbe progressivamente sulla base dei versamenti effettuati a fronte delle vendite del prodotto finale; in alternativa, si può conferire mandato ad una delle imprese per commercializzare il prodotto e stornare gli utili alle altre due partecipanti in base alla loro quota, condividendo le informazioni sula commercializzazione e sui ricavi effettivi;
  4. la misura di partecipazione ai risultati (che solitamente è proporzionale alle prestazioni effettuate da ciascuna impresa associata);
    per proseguire con l’esempio della creazione di prodotto, occorrerà pertanto scegliere sin dall’inizio la forma decisionale, i ruoli all’interno della joint venture, la titolarità del prodotto finale, il soggetto unico che opererà come agente per la commercializzazione del prodotto e i rimedi in caso di contestazioni o inadempimenti verso terzi. Ogni aspetto rilevante dovrà essere disegnato con attenzione al fine di costruire una cooperazione funzionante.
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