1. DIRITTI SOCIALI CONNESSI ALLE AZIONI PROPRIE – Art. 2357 ter, secondo comma Codice Civile
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Significa che ciascun socio godrà degli utili calcolati con un incremento percentuale basato sulla percentuale del capitale sociale ora espresso dalle azioni proprie.
Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.
2. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA – art. 2364 e 2364 bis Codice Civile
L’assemblea si può convocare in sede ordinaria o in sede straordinaria, a seconda delle materie da trattare.
Ogniqualvolta non sia espressamente previsto che l’assemblea debba riunirsi in sede straordinaria, si intende che la competenza spetti all’assemblea ordinaria. Pertanto, la sede straordinaria è genericamente un’eccezione alla regola (art. 2364, comma primo, n. 5).
L’articolo 2364 elenca comunque le competenze dell’assemblea ordinaria, tra cui la nomina e la revoca degli amministratori (comma primo, n. 2) e la fissazione del loro compenso (comma primo, n. 3).
In materia di azioni proprie, è l’assemblea ordinaria che può autorizzare l’acquisto e la vendita di azioni proprie (art. 2357, comma secondo). Inoltre, è sempre l‘assemblea ordinaria ad approvare il bilancio sociale (art. 2364, comma primo, n. 1).
L’ordine del giorno fissa la data dell’assemblea di prima convocazione. Se questa va deserta o non si raggiunge comunque il quorum richiesto, è obbligatorio procedere ad una seconda convocazione. Nella prassi, si indicano nell’avviso di convocazione sia la prima data che la seconda; tale modalità non è quindi obbligatoria. Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni.
L’assemblea deve, nel seguente ordine:
essere validamente costituita: deve cioè essere presente la giusta misura di capitale e quindi il giusto numero di soci (c.d. quorum costitutivo);
deliberare secondo le maggioranze prescritte dalla legge nella materia da trattare (c.d. quorum deliberativo).
Riguardo alla prima condizione, la legge prevede in generale che in prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà del capitale sociale (art. 2368, primo comma) e delibera (quorum deliberativo) a maggioranza assoluta dei presenti (50% + 1%).
In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi percentuale di capitale sociale e di regola delibera secondo qualsiasi maggioranza presente in assemblea.
3. INATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA – Art. 2484, comma primo, n. 3 Codice Civile
L’impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell’assemblea sono previste come cause di scioglimento della società.
L’assemblea si trova nell’impossibilità di funzionare quando, una volta validamente riunita, non riesce ad adottare le decisioni essenziali per la vita sociale, perché: (1) non si formano le maggioranze prescritte dalla legge o (2) per continui contrasti tra soci.
Le decisioni essenziali sono, ad esempio, la nomina di amministratori e sindaci, l’approvazione del bilancio di esercizio o altre delibere di competenza dell’assemblea ordinaria (Cass. 24 ottobre 1996 n. 9267, App. Bologna 18 maggio 1999, Trib. Milano 26 giugno 2004).
Secondo la giurisprudenza, ciò che conta è il contesto particolare in cui si verifica il blocco dell’assemblea più che il numero delle volte in cui essa non riesce ad adottare una delibera necessaria.
Ad esempio, sussiste la causa di scioglimento di una “società in stallo” per il forte disaccordo tra due soci aventi una partecipazione pari al 50% ciascuno, quando da ciò derivi la ripetuta ed inutile convocazione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea per approvare il bilancio, con presentazione di due distinti progetti di bilancio espressi da ciascuno dei soci (Trib. Prato 17 dicembre 2009).
Generalmente, l’assemblea si trova in uno stato di continuata inattività quando non si riunisce o non si costituisce validamente (ad esempio, per assenteismo dei soci) per un prolungato periodo di tempo. È il caso in cui la società non deposita i bilanci e l’assemblea rimane inattiva (Trib. Brescia 24 giugno 2011).
In entrambi i casi, perché si verifichi la causa di scioglimento la situazione dev’essere definitiva o, comunque, tale da non poter essere superata con i normali strumenti di gestione. È dubbio se il giudice per valutare questo requisito debba tenere conto anche delle ragioni che hanno portato all’inattività (Cass. 8 maggio 1992 n. 5498, Trib. Napoli 28 luglio 1992) o se, invece possa prescindere da tale controllo, limitandosi a rilevare il prolungato periodo di non funzionamento.
I membri dell’organo amministrativo devono accertare il verificarsi di una delle cause di scioglimento viste sopra e iscrivere la relativa dichiarazione nel registro delle imprese (mod. S3) entro 30 giorni dall’accertamento (art. 2484, comma terzo).
A questo punto, dato che risulterebbe inutile convocare l’assemblea per la messa in stato di liquidazione, gli amministratori devono fare istanza al tribunale perché questo provveda a nominare i liquidatori e a definire i criteri di liquidazione.
Se gli amministratori non provvedono al suddetto accertamento, i singoli soci o ciascun sindaco possono fare istanza al tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, perché esso accerti la causa di scioglimento con decreto (art. 2485, comma secondo) e per chiedere, contestualmente, la nomina dei liquidatori e la definizione dei criteri di liquidazione (art. 2487, secondo comma).
4. ATTI DI DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE – Art. 2357 ter, primo comma Codice Civile
L’Assemblea ordinaria deve stabilire le modalità di relative alla disposizione delle azioni, dando all’organo amministrativo delle direttive sulla forma da utilizzare (per es. vendita, permuta, conferimento in altra società).
L’organo amministrativo (solitamente, il Consiglio di Amministrazione) decide se compiere o meno l’operazione richiesta dall’Assemblea: l’autorizzazione dei Soci infatti pone dei vincoli ma non si trasforma mai in un ordine di vendita.
I componenti del CDA che pongono in essere un atto di disposizione in mancanza di autorizzazione assembleare compiono un atto annullabile (Cass. 1° aprile 1996, n. 3012). L’annullabilità di un atto comporta l’annullamento di tutti gli effetti dalla data di dichiarazione di annullamento.
