I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ E LA LORO REVOCA

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Indice

IL RUOLO E GLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE

In genere, agli amministratori spetta la gestione della società, sia in veste monocratica (Amministratore Unico) che collegiale (per esempio, nel sistema tradizionale, il Consiglio di Amministrazione).

La competenza gestoria attribuita agli amministratori ha carattere generale ed esclusivo e ricomprende tutti gli atti necessari all’attuazione dell’oggetto sociale, i quali non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi dalla legge (art. 2380-bis c.c.). Solitamente le società delegano ad alcuni componenti dei poteri gestori specifici nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 c.c.). In concreto, la rappresentanza della società spetta agli amministratori investiti del relativo potere dallo statuto sociale o dalla nomina assembleare. Si ricorda che almeno uno degli amministratori deve essere titolare del potere di rappresentanza.

Gli amministratori possono – a loro volta – a mezzo di procure generali o speciali, a seconda dei casi, conferire poteri amministrativi ai direttori generali o a institori.

Nel caso di delega di poteri, agli amministratori che ricoprono solo il ruolo di consiglieri di amministrazione rimangono i poteri di cui al Codice Civile, e precisamente:

  1. convocare l’assemblea e fissarne l’ordine del giorno;
  2. dare pronta esecuzione alle delibere dell’assemblea;
  3. rappresentare la società nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
  4. redigere il bilancio annuale (che viene nel concreto redatto dal consulente incaricato) da presentare all’assemblea dei soci per la relativa approvazione (potere in capo al C.D.A.);
  5. allegare al bilancio medesimo una relazione sull’andamento della gestione.

Solitamente si consiglia di svolgere le proprie funzioni ordinarie, lasciando le attività di gestione all’amministratore delegato – anche per non dare adito a eventuali contestazioni di abuso di potere.

Il profilo della responsabilità dell’amministratore si sviluppa in tre direzioni:

  1. verso la società per l’inadempimento di obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale (artt. 2392-2393-bis c.c.);
  2. verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 160;2394 c.c.);
  3. verso i singoli soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori (art. 2395 c.c.).

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e rispondono solidalmente verso la società per i danni ad essa derivanti dall’inosservanza di tali doveri (art. 2392 c.c.). L’inosservanza dei doveri propri degli amministratori, valutata alla stregua del criterio della diligenza professionale, li rende solidalmente responsabili nei confronti della società, salvo che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori (art. 2392, comma 1, c.c.). In presenza, infatti, di attribuzioni proprie degli organi delegati (comitato esecutivo o amministratori delegati) il legislatore ha previsto una responsabilità diretta di tali soggetti nei confronti della società.

L’amministratore, in ogni caso, non può mai essere ritenuto responsabile per aver compiuto scelte inopportune sotto il profilo economico poiché tale valutazione attiene alla discrezionalità dell’imprenditore. Tale circostanza può rilevare come giusta causa di revoca, ma non è fonte di responsabilità contrattuale nei riguardi della società.

Ne discende che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore ha per oggetto l’apprezzamento preventivo dei margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere e quindi è effettuato in relazione all’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, in quelle circostanze e secondo quelle modalità (Cass., sez. I, 27 marzo 2018, n. 7545).

GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori non esecutivi, la giurisprudenza (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204) ha precisato che essi rispondono solidalmente con gli amministratori delegati per non aver impedito fatti dannosi compiuti da questi ultimi e dei quali abbiano avuto conoscenza o con riferimenti ai quali avrebbero avuto conoscenza se si fossero informati stante la presenza di chiari segnali d’allarme.

Sotto il profilo formale, è escluso che la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori si estenda a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia agli organi sociali (art. 2392, ultimo comma, c.c.).

UN CASO PARTICOLARE: LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In generale, l’amministratore che rassegna le proprie dimissioni apre la fase di “sostituzione”, che si articola in una procedura particolarmente articolata e disciplinata dall’art. 2386 del Codice Civile. La procedura prevede diverse ipotesi, sulla base del numero di amministratori che rimangono in carica e sulla base delle regole dello statuto:

  1. se vengono a mancare uno o più amministratori ma rimane in carica la maggioranza di essi nominati dall’assemblea, gli amministratori rimasti integrano il consiglio di amministrazione con una deliberazione approvata dal collegio sindacale (c.d. cooptazione). Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino all’assemblea successiva;
  2. se viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti. In tal caso, i nuovi amministratori scadono unitamente a quelli in carica al momento della loro nomina, salvo che diversamente prevedano lo statuto o la stessa assemblea;
  3. se cessano l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale al quale spettano, nelle more, poteri di ordinaria amministrazione;
  4. se nello statuto viene prevista la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per effetto della cessazione anche di uno solo dei suoi componenti in applicazione della clausola Simul Stabunt Simul Cadent, gli amministratori rimasti in carica devono provvedere in via d’urgenza a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio. La ratio sottesa all’introduzione (facoltativa) di tale clausola risiede nella volontà di consentire all’assemblea un controllo incisivo e permanente sulla composizione del consiglio, in vista del conseguimento dell’oggetto sociale.

Per dare una risposta specifica al quesito si rende quindi necessario analizzare lo statuto della società e individuare quale delle ipotesi sopra elencate è applicabile nel concreto.

In ogni caso, le dimissioni hanno effetto definitivo dall’iscrizione in C.C.I.A.A. (Camera di Commercio competente) della cessazione della carica causa dimissioni.

INDENNIZZI E RISARCIMENTI CHE SPETTANO ALL’AMMINISTRATORE IN CASO DI REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA

L’amministratore cessa dalla sua carica, oltre che per morte o per la scadenza del termine fissato nell’atto della sua nomina (delibera dell’assemblea dei soci), anche per decadenza, rinuncia all’ufficio o revoca.

Ai sensi dell’art. 2383, comma 3, del Codice Civile “gli amministratori […] sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta”.

L’orientamento ormai consolidato in dottrina (come anche in giurisprudenza) individua la giusta causa di revoca non solo in un inadempimento dell’amministratore dei doveri generici e specifici derivanti dal proprio incarico (la giusta causa soggettiva), ma anche in un fatto estraneo all’amministratore oggetto di revoca purché tale fatto comporti una elisione del pactum fiduciae tra società ed i propri amministratori (la giusta causa oggettiva).

Da tali disposizioni ne deriva che società ha, nei confronti dell’amministratore, un diritto potestativo di recesso stabilito dalla legge, esercitabile in qualunque momento, insindacabile nel merito. L’unico diritto dell’amministratore è quello di ricevere il giusto risarcimento del danno subito a causa della revoca avvenuta in assenza di giusta causa.

L’assemblea dei soci può sempre revocare uno o più componenti del C.D.A. prima della loro scadenza naturale, qualora sussista giusta causa.

La categoria “giusta causa” non è ascrivibile a delle ipotesi tassative, ma deve essere valutata nel concreto; in ogni caso la giurisprudenza italiana ha nel tempo definito una lunga serie di causa giustificative di una revoca, tutte accomunate dall’esistenza di circostanze che possono influire negativamente nel rapporto di lavoro/amministrazione (a prescindere dal dolo o dalla colpa dell’amministratore che l’ha poste in essere).

Per rispondere con precisione al quesito sarà necessario vedere eventuali addebiti mossi all’amministratore e difendersi puntualmente contro eventuali accuse infondate o atti discriminatori e/o posti in essere con la sola finalità di prendere il controllo dell’amministrazione della società (tutti casi senza giusta causa).

La revoca senza giusta causa fa sorgere il diritto dell’amministratore a ricevere dalla società il risarcimento del danno. Nel caso in cui la revoca sia stata non solo senza giusta causa ma anche discriminatoria (ascrivibile alle ipotesi dell’art. 28 del D.Lgs. 150/2011) l’amministratore può richiedere al giudice competente – altre al risarcimento del danno – anche la reintegrazione nel posto di lavoro.

Consigliamo di valutare nello specifico eventuali accuse mosse (precedentemente al confronto con i soci), per preparare una strategia di difesa dinanzi all’assemblea: la revoca deve in ogni caso essere discussa in assemblea soci e l’amministratore potrà richiedere di relazionare delle memorie difensive e documenti che possono essere utili in eventuale giudizio futuro o nel far mutare opinione ai soci durante la delibera.

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