il nuovo Iter dinamico per il trasferimento della sede legale fuori dall’Italia
La normativa comunitaria ci ha abituato già da tempo all’elasticità dei contenuti giuridici e delle forme di normazione primaria, se vogliamo anche “2.0.”.
Questo è, d’altronde, l’aspetto affascinante e allo stesso tempo altamente complesso del rapporto tra Stati autonomi e Unione Europea.
Nell’ambito delle varie materie, il diritto societario assume indubbiamente una particolare rilevanza, perché influenza direttamente l’economia del Paese e dei mercati, interesse primario degli Stati Membri.
In quest’ottica, riveste particolare importanza l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 19/2023, che ha modificato le regole sul trasferimento della sede legale delle società Italiane all’Estero e che troverà applicazione dal prossimo 3 luglio.
COSA SI INTENDE CON “TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA”
Nel nostro ordinamento con il termine “trasformazione” si fa di regola riferimento ad una specifica situazione giuridica che si verifica ogni volta in cui una società intraprende un passaggio da una veste giuridica all’altra (da S.r.l. a S.p.A., da S.r.l. a S.a.p.a., ecc.).
E proprio sulla scia dell’impostazione europea (che appunto scardina, da sempre, i nostri tradizionali istituti giuridici) con il termine trasformazione transfrontaliera si indicherà invece anche un diverso fenomeno: lo spostamento della sede legale.
LA PROCEDURA AD OGGI IN ESSERE
Secondo la normativa in vigore, per trasferire correttamente la propria sede all’estero la società interessata deve assumere una deliberazione ad-hoc, adottare lo statuto del Paese di destinazione e nominare gli organi societari previsti dalla legislazione vigente nello Stato prescelto per la nuova sede.
Ad esempio, se il Paese di destinazione è l’Italia la decisione della società straniera verrà iscritta nel Registro delle imprese italiano dopo che un notaio italiano ne abbia verificato la legittimità.
Per altro conto se si tratta di una società che invece lascia l’Italia, la relativa decisione dei soci deve essere iscritta nel Registro delle Imprese italiano in una modalità c.d. “provvisoria”.
Questa formula permette di attendere la definizione della procedura avviata, da parte del corrispondente Registro del Paese di destinazione.
LA PROCEDURA CHE ENTRERÀ IN VIGORE DOPO IL 3 LUGLIO
L’iter è strutturato in fasi:
una prima fase (che è a tutti gli effetti “preparatoria”) prevede la formulazione del c.d. progetto di trasformazione;
una seconda fase che vede concretizzare la decisione di trasformazione da parte dei soci, con approvazione del progetto;
una terza fase c.d. di “certificazione”, con il rilascio da parte della competente autorità operante nello stato di destinazione dell’attestato di eseguito controllo di legalità o anche detto “certificato definitivo”.
Riguardo alla prima fase, il c.d. progetto di trasformazione transfrontaliera è finalizzato alla predisposizione dei documenti occorrenti ai soci per la consapevole adozione di tale decisione, oltre che per la pubblicità nei confronti di eventuali creditori e lavoratori.
Il progetto c.d. di trasformazione dovrà contenere tutte le caratteristiche dell’operazione, come a mero titolo esemplificativo la forma giuridica e lo statuto che si andrà ad adottare nel Paese di destinazione, nonché i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società, a prescindere dalla forma, nei cinque anni precedenti (così da evitare la delocalizzazione degli eventuali sussidi di natura pubblica).
Particolare attenzione assumerà poi il termine di trenta giorni per depositare il progetto di trasformazione transfrontaliera ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, decorrenti della data prevista per l’assemblea di approvazione del progetto stesso.
L’organo amministrativo della società dovrà condividere nei 45 giorni prima della decisione una relazione (diretta ai soci e ai lavoratori) per garantire la massima trasparenza e informazione in ordine agli aspetti giuridici ed economici della scelta orientata alla trasformazione transfrontaliera.
Sarà poi sempre necessario condividere in tale fase le azioni volte alla tutela e alla corretta gestione delle umane risorse.
Da ultimo sarà poi necessario ottenere un parere di congruità del valore di liquidazione della quota di partecipazione del socio recedente: redatto da un revisore legale o da una società di revisione.
Ed infatti va tenuto conto del fatto che dall’operazione di trasferimento della sede all’estero deriva il diritto di recesso del socio che voti contrario in assemblea.
Una volta che l’assemblea dei soci abbia approvato l’operazione di trasferimento, sarà onere della società richiedere al notaio l’emanazione del certificato preliminare per l’attestazione del “regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione”.
Tale certificato, che dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, ma non prima di 90 giorni dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato nel Registro delle Imprese). Il tutto in favore dei creditori che vantino un diritto e/o pretesa anteriori all’iscrizione del progetto di trasformazione. Qualora infatti dalla trasformazione possa discendere un “concreto pregiudizio” dei loro interessi, essi potranno proporre opposizione innanzi al Tribunale competente che a sua volta potrà o meno riconoscere il “via libera” all’operazione.
L’iter si chiude infine con il rilascio, come detto ad opera della competente autorità operante nello Stato di destinazione, del “certificato definitivo”.
Pertanto i due certificati assumono una fondamentale rilevanza laddove il certificato preliminare serve a far “decollare” l’operazione dall’ordinamento cui appartiene la società, mentre il certificato definitivo serve a far “atterrare” l’operazione nell’ordinamento di destinazione.
Entrambi i certificati dovranno poi essere depositati presso il Registro delle Imprese italiano che, una volta accertata l’iscrizione nel competente Registro straniero, procederà alla cancellazione della persona giuridica.
PASSAGGI CONCLUSIVI – Sorte dei rapporti giuridici
Si deve partire da una premessa e cioè che i rapporti giuridici non si estinguono, rimane infatti il fatto certo che i soci saranno vincolati dalle obbligazioni già sorte.
Ed infatti la società oggetto di “trasformazione transfrontaliera” non si estingue, ma prosegue la propria identità sotto altra veste giuridica, pertanto i rapporti giuridici che facevano capo alla società prima della trasformazione proseguono con continuità in capo alla società che fuoriesce dalla trasformazione.
La trasformazione transfrontaliera non libera i soci a responsabilità illimitata dalle obbligazioni sorte prima della trasformazione, a meno che i creditori vi abbiano consentito.
Per quanto riguarda la data di efficacia, questa è stabilita dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione e quindi se si tratta di legge italiana l’effetto decorrerà dalla data di iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese.
