IL RECESSO DEL SOCIO DI S.P.A.

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Indice

Il recesso del socio di S.p.A. non è una semplice vendita di azioni: presupposti, procedura e criteri di liquidazione della partecipazione.

1.       IL RECESSO DEL SOCIO

Il recesso è istituto giuridico distinto e differente dalla semplice vendita di azioni con conseguente uscita del socio dalla compagine societaria.

La vendita di azioni è un negozio bilaterale tra il socio e un altro socio o un terzo. In tal caso, il valore delle azioni oggetto di vendita può essere uguale al valore determinato attraverso una stima o valutazione, ma può anche essere un valore differente: determinato dalla volontà delle due parti. In tal caso, l’unica limitazione che si rinviene è il diritto di opzione statutario a favore dei soci, che hanno diritto di acquistare le azioni al medesimo prezzo offerto ad un terzo (il potenziale acquirente).

Discorso differente deve essere fatto per il recesso, che è disciplinato dal Codice Civile e si può distinguere sommariamente in due categorie:

  1. il recesso fondato sui casi di cui alle lettere da a) a g) e del comma 2 dell’articolo 2437 del Codice Civile;
  2. il recesso di cui al comma 3 dell’articolo 2437 del Codice Civile.

Nel primo caso, “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti”:

  1. la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
    1. la trasformazione della società;
    1. il trasferimento della sede sociale all’estero;
    1. la revoca dello stato di liquidazione;
    1. l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
    1. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
    1. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; e
    1. (secondo comma dell’art. 2437) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Nel secondo caso, il socio può recedere con preavviso di almeno 180 giorni (o con termine maggiore previsto dallo statuto, non superiore a un anno), se la società è costituita a tempo indeterminato. La durata della società è necessariamente indicata nell’atto costitutivo.

Il recesso per durata indeterminata è previsto dalla legge quando la società, contratta senza un termine finale, rischia di tenere “prigionieri” i soci.

La legge prevede pertanto un mezzo per uscire dalla società al fine di non violare il diritto alla libertà negoziale del privato, ponendo però delle condizioni per non arrecare danno alla società e al suo capitale.

Tali condizioni sono sia temporali che procedurali e sono previste per legge e – nel caso – dallo statuto. Il socio recedente deve darne comunicazione alla società a mezzo di lettera raccomandata (art. 2437 bis, comma 2) con preavviso di almeno 180 giorni. Ciò significa che il socio deve informare la società della volontà di recedere e “aspettare” almeno 180 giorni per arrivare effettivamente al recesso vero e proprio.

La comunicazione di recesso deve indicare:

  1. le generalità del socio;
  2. il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
  3. il numero e la categoria di azioni per il quale il recesso viene esercitato.

I motivi del recesso sono invece irrilevanti. Il recesso si perfeziona nel momento del ricevimento da parte della società della relativa comunicazione; ciò significa che la dichiarazione di recesso è valida e deve essere considerata come definitiva dalla società, ma il socio entra in una fase particolare del rapporto sociale per cui rimane titolare della propria partecipazione, ma non potrà esercitare i propri diritti di voto in assemblea, essendo titolare del solo diritto alla liquidazione della propria quota azionaria. Tale conclusione è però eccessivamente restrittiva e parte della dottrina giuridica (Rordorf) permette al socio di intervenire in delibere che priverebbero di efficacia il recesso stesso.

A decorrere dalla spedizione della comunicazione di recesso, le azioni sono intrasferibili e devono essere depositate presso la sede sociale.

2.         LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DA RIMBORSARE

Il socio ha diritto alla liquidazione del valore corrispondente delle azioni (art. 2437 ter, comma 1). Si apre pertanto la procedura vera e propria di recesso, che si divide in quattro fasi:

  1. in primo luogo, la società procede a determinare il valore di liquidazione delle azioni da rimborsare;
  2. la società provvede ad offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci;
  3. qualora nessun socio eserciti l’opzione di acquisto, la società tenterà di collocare le azioni a soggetti terzi (vendita di azioni a terzi, v. infra);
  4. qualora il secondo tentativo di collocamento delle azioni non abbia successo, la società provvederà, in quest’ordine:
    1. ad acquistare le azioni proprie direttamente (acquisto di azioni proprie, v. infra);
    1. in alternativa, a ridurre proporzionalmente il proprio capitale.

Il valore delle azioni si determina facendo riferimento alla situazione patrimoniale della società, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • la consistenza patrimoniale della società;
  • le prospettive di reddito della società;
  • l’eventuale valore di mercato delle azioni.

L’amministratore ha l’obbligo di chiedere un parere sulla determinazione del valore delle azioni al collegio sindacale e al revisore dei conti; tale parere non vincola la società nella determinazione del valore delle azioni, tuttavia l’amministratore che ritenga di discostarsi dal valore determinato dal parere, deve darne motivazione nella relazione da produrre ai soci.

Il Socio avrà quindi diritto di contestare il valore della propria partecipazione nel caso in cui ritenga che questa sia erronea. Verrà allora nominato– su istanza di Kimia o del Socio – un esperto dal Tribunale, che determinerà il valore in una relazione giurata.

3.         L’OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI

Il procedimento di liquidazione si apre con l’offerta in opzione delle azioni da rimborsare agli altri soci in proporzione alle azioni da loro possedute. L’offerta di opzione viene depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione del valore delle azioni e deve essere dato un termine non inferiore a 30 giorni per l’esercizio del diritto di opzione.

I soci che vogliono esercitare l’opzione dichiarano il numero di azioni che intendono acquistare (possono pertanto esercitare l’opzione anche in misura inferiore al numero complessivo di azioni soggette a opzione) ed hanno un diritto di prelazione sulle azioni inoptate: ciò significa che se uno dei due soci di Kimia non vuole esercitare – in tutto o in parte – il diritto di opzione, sulle azioni rimaste inoptate grava un diritto di prelazione a favore dell’altro socio e Kimia, una volta costretta a passare alla fase successiva dell’offerta a terzi, dovrà sottostare all’eventuale prelazione e preferire l’altro socio. Il diritto di prelazione deve però essere esplicitamente richiesto dal socio nella dichiarazione di esercizio dell’opzione (art. 2437 quater, comma 3).

Nel caso in cui i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni da rimborsare, la società offre tali azioni a terzi. L’offerta a terzi è facoltativa e l’amministratore non è obbligato a farla.

4.       ART. 2437 TER COMMA 2– IL SOGGETTO CHE DEVE DETERMINARE IL VALORE DELLE AZIONI

L’art. 2437 ter disciplina i criteri di determinazione del valore delle azioni.

Il secondo comma stabilisce che “il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”.

La norma pone in capo agli amministratori l’obbligo di determinare il valore delle azioni.

Gli amministratori possono nominare con semplice delega professionale un esperto che determini il valore.

Tale determinazione verrà poi consegnata agli amministratori, che redigeranno un documento con la determinazione del valore, i criteri seguiti (v. punto II. sotto) e eventuali criticità.

Deve pertanto essere predisposto un documento dal quale si evince il valore delle azioni.

Sul punto, la circolare Assonime 22.12.2005 n. 68 ha affermato che “Il valore della partecipazione non potrà essere determinato arbitrariamente, ma si dovrà tenere conto della consistenza patrimoniale della società risultante da un bilancio straordinario redatto ad hoc, superandosi così i meri dati contabili. Si dovranno valutare, inoltre, le prospettive reddituali della società, da intendersi come elemento correttivo della situazione patrimoniale, nonché l’eventuale valore di mercato delle azioni, ove determinabile”.

La stessa circolare ha aggiunto che: “Il legislatore non fornisce … indicazioni sul livello di discrezionalità degli amministratori né sui criteri di ponderazione di questi valori. Si dovrà, innanzitutto, tenere conto delle esigenze di continuità dell’attività imprenditoriale. In considerazione dell’attenzione della disciplina agli interessi del socio recedente, può sorgere il dubbio se il valore determinato ai sensi del secondo comma della norma, debba sempre prevalere anche se il valore del patrimonio netto fosse più alto. Si ritiene che, anche in questo caso, secondo la ratio complessiva dell’istituto del recesso, il parametro di riferimento per la determinazione del rimborso sia costituito dal valore «effettivo» della quota, ovvero di un valore che tiene conto delle prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato delle azioni”.

Da anni si discute dentro e fuori i tribunali dei principi cui dovrebbe ispirarsi la stima del valore di liquidazione delle azioni in ipotesi di recesso. Della questione si è occupato anche l’Organismo italiano di valutazione (Oiv), il quale ha dedicato alla stessa uno dei capitoli dei Principi italiani di valutazione (Piv). In base a questi principi che, è bene precisarlo, trattano unicamente delle stime predisposte ai sensi del secondo comma dell’articolo 2437–ter, l’unità di valutazione da prendere a riferimento nel caso delle stime per il recesso è rappresentata dall’azienda nel suo complesso e il valore della singola azione va calcolato pro-quota. Stante quanto indicato, non sono applicabili premi di maggioranza né sconti di minoranza. Inoltre, secondo i Piv, la configurazione di valore da prendere a riferimento è il valore intrinseco, in quanto quest’ultimo esprime ciò cui rinuncia l’azionista che recede. Più precisamente, il valore intrinseco rappresenta il prezzo che si dovrebbe formare in un mercato efficiente in senso fondamentale. In aggiunta a quanto detto, secondo i Piv, la valutazione deve riferirsi all’impresa “as is” e non deve riflettere i benefici attesi dalle decisioni che hanno fatto scattare il recesso. Inoltre, nel caso delle società che si caratterizzano per un profilo di assorbimento di cassa, incapacità di distribuire dividendi ed esigenze di riequilibrio finanziario, la valutazione dovrebbe tenere conto del rischio di diluizione del valore pro–quota derivante dal possibile ricorso, in futuro, a capitali esterni. Resta ora da vedere come i nuovi principi verranno recepiti nelle applicazioni professionali e, soprattutto, nei tribunali. Infatti, la materia è complessa e i punti di vista sono molteplici (sia tra gli aziendalisti che tra i giuristi).

La materia è però controversa nella propria applicazione concreta; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8902/2015, si è occupato di un caso, di rilevanza nazionale, avente a oggetto l’esercizio del diritto di recesso da parte di un socio per effetto del mutamento dell’entità esercente l’attività di direzione e coordinamento (articolo 2497 – quater). Ciò detto, dall’analisi delle argomentazioni portate dal tribunale a sostegno delle proprie decisioni, emerge, con riferimento al tema, un’interpretazione della norma in evidente contrasto con quella fornita dall’Oiv. Infatti, il tribunale ha affermato in modo esplicito che il valore di liquidazione della partecipazione con riferimento alla quale viene esercitato il diritto di recesso dovrebbe essere allineato al valore di mercato della stessa. Valore quest’ultimo, che dipende, come evidenziato dal tribunale, dalle caratteristiche della partecipazione di cui si discute (diritti che la stessa attribuisce al soggetto che la controlla, grado di liquidabilità, eccetera) (cfr. Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 30 Sett. 2015, p. 49).

Comunque, in tale fase non vi è la necessità di adire un esperto nominato da un tribunale né richiedere una perizia giurata. Tale obbligo non è presente in alcuna norma dell’art. 3437 ter, che rimane la disposizione fondamentale per seguire l’iter per il recesso.

5.       IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

Gli amministratori hanno l’obbligo di richiedere il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tali organi hanno l’obbligo di fornire il parere agli amministratori.

Gli amministratori possono discostarsi dal valore che tali organi hanno determinato, ma devono renderne conto nella relazione di stima che dovranno redigere.

La relazione di stima è il documento finale della procedura di determinazione del valore della quota e consiste in un documento a firma dell’organo amministrativo dove vengono esplicitati

  1. tutti gli step seguiti per la determinazione del valore (la determinazione dell’esperto nominato, le considerazioni di bilancio degli amministratori);
  2. la determinazione di conferma o meno del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. l’eventuale differenza tra il valore degli amministratori e il valore determinato degli organi di cui al punto precedente.

Questa relazione di stima deve essere comunicata al socio recedente.

La stessa relazione deve essere messa a disposizione degli altri soci sotto forma di “relazione informativa diretta ai soci”, perché ciascun socio ha diritto di conoscere le modalità di determinazione del valore, prendendo visione della relazione e ottenendone copia a proprie spese (ciò significa che la relazione deve essere depositata nella sede sociale). Tale obbligo è stato sancito dalla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 51/2004 e si riferisce ai casi di recesso derivanti da una delibera sociale, ma in virtù di un approccio cautelativo può essere seguito anche nel caso di specie (recesso per società a tempo indeterminato).

6.         LA CONTESTAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

Il socio ha diritto di contestare il valore delle azioni, come determinato nell’iter di cui sopra, adendo il giudice competente con apposita azione prevista dall’ultimo comma dell’art. 2437 ter.

In tal caso, il valore di liquidazione è determinato da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Pertanto, solo in tale caso è necessaria una relazione giurata.

Nel caso di ulteriore contestazione, il socio può chiedere direttamente al giudice di determinare il valore delle proprie azioni.

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